PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Ai cittadini italiani residenti all'estero, titolari di pensione corrisposta da enti previdenziali italiani o aventi lo status di emigrato, certificato dall'ufficio consolare italiano competente e per territorio, le prestazioni ospedaliere urgenti per malattia, infortunio o maternità sono erogate a titolo gratuito, per la durata necessaria e senza limiti temporali, qualora gli stessi non abbiano una copertura assicurativa, pubblica o privata, per le medesime prestazioni sanitarie.
      2. Con decreto del Ministero della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede a modificare l'articolo 2, comma 2, del decreto del Ministro della sanità 1o febbraio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 119 del 23 maggio 1996, per adeguarlo alle disposizioni del comma 1 del presente articolo.